L'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto la soppressione dell'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI) e rivisto la normativa dell'imposta municipale propria (IMU).
Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, ovvero fabbricati, abitazioni principali (esclusivamente in categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, aree fabbricabili e terreni agricoli.
Sono individuati come possessori, e quindi come soggetti passivi dell'imposta, autonomamente per la propria quota di competenza, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi. Si ricorda che ai soli fini IMU l'assegnazione della casa familiare, a seguito di provvedimento del giudice, al genitore affidatario di figli minori o a carico è costitutiva di un diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; il genitore affidatario è quindi il soggetto passivo IMU; l'art. 1, comma 741, lettera c), stabilisce che la casa assegnata è considerata abitazione principale.
Sono altresì soggetti passivi il concessionario di aree demaniali e il locatario finanziario (dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso).